Dipende da cosa fai. Se adegui l'impianto alla normativa, ripari un guasto o sostituisci un pezzo rotto, non serve la CILA. Se rifai l'impianto, serve: la CILA non riguarda solo le opere murarie, anche gli impianti nuovi o rifatti sono soggetti alla comunicazione.
Due esempi rendono l'idea. Aggiungere prese o punti luce o adeguare l'impianto elettrico non richiede la CILA, rifarlo completamente sì. Sostituire un sanitario o un tubo dell'impianto idrico non richiede la CILA, rifare l'impianto idrico del bagno o della cucina sì. In più, quando l'impresa realizza o rifà un impianto rilascia la dichiarazione di conformità, la DICO, e in alcuni casi a fine lavori va presentata una nuova agibilità.
Quali lavori sugli impianti si fanno senza CILA?
Sono lavori di manutenzione ordinaria, che il DPR 380/2001 consente senza alcun titolo abilitativo: servono a mantenere in efficienza gli impianti che hai già. Per esempio:
- Riparare un guasto.
- Sostituire un pezzo rotto: un sanitario, un tratto di tubo, un interruttore.
- Aggiungere prese o punti luce.
- Adeguare l'impianto alla normativa.
- Sostituire la caldaia con una nuova nello stesso punto.
- Installare o sostituire un condizionatore, che la circolare di Roma Capitale esclude dall'obbligo di comunicazione.
Su edifici vincolati, in Città storica o nella Carta per la Qualità, anche alcuni di questi lavori possono richiedere verifiche e pareri: li controlliamo noi prima di iniziare. Leggi anche CILA e vincoli a Roma.
Quando serve la CILA per gli impianti?
Serve la CILA quando rifai un impianto o ne realizzi uno nuovo. Non lo decidiamo noi: rifare un impianto significa sostituirne le parti e realizzare servizi tecnologici nuovi, cioè manutenzione straordinaria secondo l'articolo 3 del DPR 380/2001. Senza interventi sulle strutture, la manutenzione straordinaria si presenta con la CILA.
Gli esempi più comuni:
- Rifare completamente l'impianto elettrico della casa.
- Rifare l'impianto idrico del bagno o della cucina, anche se i sanitari restano negli stessi punti.
- Rifare l'impianto del gas, per esempio quello della cucina.
- Installare una caldaia esterna dove prima non c'era.
- Ricavare un secondo bagno o spostare il bagno o la cucina in un altro punto della casa.
La circolare di Roma Capitale colloca in edilizia libera il rifacimento di bagni e cucine senza modifiche a tramezzi e aperture. Quella voce riguarda l'adeguamento degli impianti esistenti, la loro riparazione o la sostituzione di un pezzo, non il rifacimento completo. La stessa circolare indica in CILA la nuova realizzazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici e la nuova installazione di impianti, come il gas, l'idrosanitario e le caldaie esterne.
Per questi lavori il pacchetto è la CILA semplice. Se gli impianti interessano parti strutturali dell'edificio, non basta la CILA: serve la SCIA. Lo spieghiamo nella guida CILA o SCIA.
Cos'è la DICO e chi la rilascia?
La DICO è la dichiarazione di conformità dell'impianto. Secondo l'articolo 7 del DM 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice la rilascia al committente, dopo aver eseguito le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità.
Ecco cosa conviene sapere:
- I lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti vanno affidati a imprese abilitate (articolo 8).
- In caso di rifacimento parziale, la DICO riguarda la sola parte rifatta, ma tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto (articolo 7, comma 3).
- A Roma, per i lavori in CILA, la DICO non si deposita al Comune: la scheda del servizio di Roma Capitale la chiede per permessi di costruire, SCIA alternative al permesso, condoni in corso e Piani di Zona. Conservala, perché serve per l'agibilità.
- La DICO ti serve anche per i contratti di fornitura: per un nuovo allacciamento o un aumento di potenza va consegnata al distributore o al venditore (articolo 8, comma 3).
La semplice manutenzione ordinaria, cioè riparazioni e interventi che non modificano la struttura dell'impianto, non richiede il progetto (articoli 2 e 10). Aggiungere prese o punti luce non richiede la CILA, ma conviene comunque affidarlo a un'impresa abilitata, che a fine lavori rilascia la DICO.
La DICO e la CILA sono due cose diverse. La DICO attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte; la CILA comunica al Comune i lavori edilizi. Spesso servono entrambe.
Quando serve il progetto degli impianti?
Serve un progetto per installare, trasformare o ampliare gli impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitari, del gas e antincendio (articolo 5 del DM 37/2008). Chi lo firma dipende dalle dimensioni dell'impianto.
Lo firma un professionista iscritto all'albo, per esempio, in questi casi:
- Impianto elettrico di un'abitazione con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m², e tutte le utenze condominiali.
- Impianto elettrico di un negozio o di un ufficio con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 200 m².
- Impianto del gas con portata termica oltre 50 kW.
Negli altri casi il progetto lo prepara il responsabile tecnico dell'impresa installatrice e fa parte della DICO.
Quando serve una nuova agibilità?
La segnalazione certificata di agibilità attesta la sicurezza, l'igiene, la salubrità e il risparmio energetico dell'edificio e degli impianti installati. L'articolo 24 del DPR 380/2001 la richiede, tra l'altro, dopo gli interventi sugli edifici esistenti che possono influire su queste condizioni.
La guida di Roma Capitale alla segnalazione di agibilità precisa che questo può valere anche dopo una CILA. Indica come casi tipici:
- Una diversa distribuzione interna che incide su sicurezza, igiene o salubrità.
- Il frazionamento di un'unità immobiliare.
- L'accorpamento di più unità.
- Il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, all'interno della stessa categoria.
Il solo rifacimento degli impianti non compare tra i casi elencati: di norma, quindi, dopo una CILA per gli impianti la nuova agibilità non serve.
Quando serve, la segnalazione va presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori. Si allegano, tra l'altro, l'attestazione del direttore dei lavori, le dichiarazioni di conformità degli impianti e gli estremi dell'aggiornamento catastale. Se manca, l'articolo 24 prevede una sanzione da €77 a €464.
Il rifacimento degli impianti si può detrarre?
Sulle singole abitazioni la guida dell'Agenzia delle Entrate ammette in detrazione la manutenzione straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, ma non la manutenzione ordinaria. Il rifacimento di un impianto è manutenzione straordinaria e si presenta con la CILA prima di iniziare: la CILA documenta l'intervento e la data di inizio lavori. La detraibilità del tuo caso la verifichi con il commercialista.
Con la CILA in sanatoria, cioè per lavori già eseguiti senza comunicazione, non si detrae nulla, nemmeno il compenso del tecnico: le detrazioni spettano per gli interventi eseguiti secondo le norme vigenti.
La stessa guida indica tra gli interventi agevolabili anche la messa a norma degli impianti dotata di dichiarazione di conformità, indipendentemente dalla categoria edilizia. Aliquote e documenti li trovi nella guida su CILA e detrazioni.
Come partire?
Raccontaci quali impianti vuoi rifare o adeguare e se cambia la distribuzione della casa. Al sopralluogo gratuito, entro 3 giorni dal contatto, rileviamo l'immobile con laser scanner 2D, con una precisione fino a 2 mm e ti diciamo se serve la CILA, se servirà una nuova agibilità e quali documenti chiedere all'impresa.
Per un quadro generale leggi quali lavori vanno in CILA, oppure scrivici dai contatti.
Domande frequenti
Per rifare l'impianto elettrico serve la CILA?
Sì, se rifai completamente l'impianto elettrico della casa: è manutenzione straordinaria e si presenta la CILA. Aggiungere prese o punti luce, riparare un guasto, sostituire un interruttore o adeguare l'impianto alla normativa non richiede la CILA.
Per rifare l'impianto idrico del bagno o della cucina serve la CILA?
Sì. Rifare l'impianto idrico di un bagno o di una cucina richiede la CILA, anche se i sanitari restano negli stessi punti. Sostituire un sanitario o un tratto di tubo rotto non la richiede.
Per montare un condizionatore serve la CILA?
No. La circolare di Roma Capitale esclude la climatizzazione dall'obbligo di comunicazione. Su edifici vincolati, in Città storica o nella Carta per la Qualità possono servire verifiche e pareri: li controlliamo noi.
Chi rilascia la dichiarazione di conformità?
La rilascia l'impresa installatrice abilitata, al termine dei lavori e dopo le verifiche previste, come stabilisce l'articolo 7 del DM 37/2008. Serve anche per un rifacimento parziale: in quel caso riguarda la parte rifatta, ma tiene conto della sicurezza dell'intero impianto.
Per gli impianti serve un progetto?
Per installare, trasformare o ampliare un impianto serve un progetto. Nei casi indicati dall'articolo 5 del DM 37/2008 lo firma un professionista iscritto all'albo: per esempio l'impianto elettrico di un'abitazione con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m². Negli altri casi lo prepara il responsabile tecnico dell'impresa.
Dopo il rifacimento degli impianti devo rifare l'agibilità?
Di norma no: la guida di Roma Capitale non elenca il solo rifacimento degli impianti tra i casi che richiedono la segnalazione di agibilità. Può servire invece, anche dopo una CILA, per frazionamenti, accorpamenti, cambi di destinazione d'uso e modifiche della distribuzione interna che incidono su sicurezza, igiene o salubrità.
Cosa rischio se non presento l'agibilità quando serve?
L'articolo 24 del DPR 380/2001 prevede una sanzione da €77 a €464. A Roma l'importo cresce con il ritardo rispetto ai 15 giorni dalla fine dei lavori.